220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 328a 2. Shared household

1 Where the employee lives in the employer’s household, the employer must provide adequate board and appropriate lodgings.

2 If the employee is prevented from working through no fault of his own by sickness or accident, the employer must provide care and medical assistance for a limited period, this being three weeks within the first year of service and thereafter for appropriately longer periods depending on the duration of the employment relationship and the particular circumstances.

3 The employer has the same obligations in the event that an employee is pregnant or gives birth.

Art. 328a 2. Nella comunione domestica

1 Se il lavoratore vive in comunione domestica con il datore di lavoro, questi deve fornirgli vitto sufficiente e alloggio irreprensibile.

2 Se il lavoratore, senza colpa da parte sua, è impedito di lavorare per malattia o infortunio, il datore di lavoro deve procurargli la cura e il trattamento medico per un tempo limitato, cioè per tre settimane nel primo anno di servizio e poi, per un tempo equamente più lungo, secondo la durata del rapporto di lavoro e le circostanze particolari.

3 Il datore di lavoro deve concedere le stesse prestazioni alla lavoratrice in caso di gravidanza e di puerperio.

 

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