220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 326 1. Work allocation

1 Where by contract the employee carries out piece work for a single employer, the latter must allocate a sufficient quantity of work to him.

2 The employer may allocate time work to the employee where through no fault of his own the employer is unable to allocate piece work as contractually agreed or where time work is temporarily required for operational reasons.

3 If the rate of pay for such time work is not fixed by individual agreement, standard employment contract or collective employment contract, the employer must pay the employee the average salary he previously earned on a piece work basis.

4 An employer who is unable to allocate sufficient piece work or time work remains nonetheless obliged pursuant to the provisions governing failure to accept performance to pay the salary that he would have paid for time work.

Art. 326 1. Affidamento di lavoro

1 Se in virtù del contratto il lavoratore lavora esclusivamente a cottimo soltanto per un datore di lavoro, questi deve dargli lavoro sufficiente.

2 Il datore di lavoro può affidare al lavoratore un lavoro pagato a tempo se, senza sua colpa, è nell’impossibilità di affidare lavoro a cottimo conformemente al contratto o se le condizioni dell’azienda lo esigono transitoriamente.

3 Se il salario per il lavoro pagato a tempo non è stabilito mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo, il datore di lavoro deve pagare al lavoratore l’equivalente del salario medio guadagnato antecedentemente con il lavoro prestato a cottimo.

4 Il datore di lavoro che non può dare al lavoratore sufficiente lavoro né a cottimo né a tempo, resta nondimeno tenuto, secondo le disposizioni sulla mora, a pagare il salario che dovrebbe versare per un lavoro pagato a tempo.

 

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