220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 315 II. Prescriptive period for claims for delivery and acceptance

The borrower’s claim for delivery and the lender’s claim for acceptance of the fixed-term loan prescribe six months after the date on which the other party defaults.

Art. 315 II. Prescrizione dell’azione per la consegna e per l’accettazione

L’azione del mutuatario per la consegna del mutuo e quella del mutuante per l’accettazione del medesimo si prescrivono col decorso di sei mesi dalla costituzione in mora.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.