220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 273b E. Sub-letting

1 The provisions of this Chapter apply to sub-leases provided the principal lease has not been terminated. A sub-lease may be extended only within the duration of the principal lease.

2 Where the main purpose of the sub-lease is to circumvent the provisions governing protection against termination, the sub-tenant is granted such protection without regard to the principal lease. If the principal lease is terminated, the landlord is subrogated to the rights of the tenant in his contract with the sub-tenant.

Art. 273b E. Sublocazione

1 Le disposizioni del presente capo sono applicabili alla sublocazione, sempreché non sia sciolta la locazione principale. La protrazione è possibile soltanto per la durata della locazione principale.

2 Se la sublocazione è intesa principalmente ad eludere le disposizioni sulla protezione dalle disdette, il subconduttore beneficia di questa protezione senza riguardo alla locazione principale. In caso di disdetta della locazione principale, il locatore è surrogato al conduttore nel contratto con il subconduttore.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.