220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 261 I. Alienation of the object

1 Where after concluding the contract the landlord alienates the object or is dispossessed of it in debt collection or bankruptcy proceedings, the lease passes to the acquirer together with ownership of the object.

2 However, the new owner may:

a.
serve notice to terminate a lease on residential or commercial premises as of the next legally admissible termination date if he claims an urgent need of such premises for himself, his close relatives or in-laws;
b.
serve notice to terminate a rental agreement in respect of other objects as of the next legally admissible termination date unless the contract allows for earlier termination.

3 If the new owner terminates sooner than is permitted under the contract with the existing landlord or lessor, the latter is liable for all resultant losses.

4 The provisions governing compulsory purchase are unaffected.

Art. 261 I. Alienazione della cosa

1 Se, dopo la conclusione del contratto, la cosa è alienata dal locatore o gli è tolta nell’ambito di un procedimento di esecuzione o fallimento, la locazione passa all’acquirente con la proprietà della cosa.

2 Tuttavia, il nuovo proprietario può dare la disdetta per la prossima scadenza legale, rispettando il termine legale di preavviso:

a.
in caso di locazione di abitazioni o locali commerciali, se fa valere un urgente bisogno personale, suo proprio o dei suoi stretti parenti od affini;
b.
in caso di locazione di altre cose, se il contratto non consente più pronto scioglimento.

3 Se il nuovo proprietario dà la disdetta prima di quanto consentito dal contratto, il locatore precedente risponde verso il conduttore di tutti i danni che ne derivano.

4 Sono salve le disposizioni sull’espropriazione.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.