220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 257e II. Security furnished by the tenant

1 Where the tenant of residential or commercial premises furnishes security in the form of cash or negotiable securities, the landlord must deposit it in a bank savings or deposit account in the tenant’s name.

2 In residential leases, the landlord is not entitled to ask for more than three months’ rent by way of security.

3 The bank may release such security only with the consent of both parties or in compliance with a final payment order or final decision of the court. On expiry of one year following the end of the lease, the tenant or lessee may request that the security be returned to him by the bank if no claim has been brought against him by the landlord or lessor.

4 The cantons may enact further provisions.

Art. 257e II. Garanzie prestate dal conduttore

1 Se il conduttore di locali d’abitazione o commerciali presta una garanzia in denaro o in cartevalori, il locatore deve depositarla presso una banca, su un conto di risparmio o di deposito intestato al conduttore.

2 Per la locazione di locali d’abitazione, il locatore non può pretendere una garanzia che superi l’equivalente di tre pigioni mensili.

3 La banca può devolvere la garanzia soltanto con il consenso di entrambe le parti o sulla base di un precetto esecutivo o di una sentenza passati in giudicato. Se entro un anno dalla fine della locazione il locatore non ha fatto valere giuridicamente diritto alcuno contro il conduttore, questi può pretendere dalla banca che la garanzia gli sia devoluta.

4 I Cantoni possono emanare disposizioni complementari.

 

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