220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 191 b. Liability for and computation of damages

1 A seller who fails to discharge his contractual obligation is liable for the resultant damage to the buyer.

2 The buyer in a commercial transaction is entitled to compensation of the difference between the sale price and the price he has paid in good faith to replace the object that was not delivered to him.

3 In the case of goods with a market or stock exchange price, the buyer need not buy the replacement object but is entitled to claim as damages the difference between the contractual sale price and the market price at the time of performance.

Art. 191 b. Obbligo del risarcimento e calcolo del danno

1 Se il venditore non adempie la sua prestazione contrattuale, deve risarcire il danno che ne deriva al compratore.

2 Nei rapporti commerciali il compratore può pretendere come danno la differenza tra il prezzo convenuto ed il prezzo al quale ha acquistato di buona fede un’altra cosa in sostituzione di quella che non gli fu consegnata.

3 Trattandosi di merci che hanno un prezzo di borsa o di mercato egli può pretendere come danno, senza procurarsi la cosa in sostituzione, la differenza fra il prezzo convenuto e quello di borsa o di mercato al giorno dell’adempimento.

 

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