220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 120 1. In general

1 Where two persons owe each other sums of money or performance of identical obligations, and provided that both claims have fallen due, each party may set off his debt against his claim.

2 The debtor may assert his right of set-off even if the countervailing claim is contested.

3 A time-barred claim may be set off provided that it was not time-barred at the time it became eligible for set-off.

Art. 120 1. In genere

1 Quando due persone sono debitrici l’una verso l’altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito.

2 Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato.

3 Un credito prescritto può essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui poteva essere compensato coll’altro credito.

 

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