220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1177 b. Requirements

Official approval may be refused only where:

1.
the provisions governing the convocation of the creditors’ meeting and its adoption of resolutions were infringed;
2.
it transpires that a resolution intended to avert financial hardship from the borrower was not necessary;
3.
the collective interests of the bond creditors are not sufficiently protected;
4.
the resolution was brought about by dishonest means.

Art. 1176 a. In generale

1 Le deliberazioni che limitano i diritti dei creditori producono i loro effetti solo quando siano state approvate dall’autorità cantonale superiore competente in materia di concordato.

2 Il debitore deve sottoporle all’approvazione di quest’autorità entro il termine di un mese dal giorno in cui furono prese.

3 Il giorno dell’udienza dev’essere reso pubblicamente noto, con l’avvertenza agli obbligazionisti ch’essi possono far valere per iscritto, oppure anche oralmente nel corso dell’udienza, i loro motivi di opposizione.

4 Le spese della procedura d’approvazione sono sopportate dal debitore.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.