220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1137 b. Computing time limits

When computing the time limits envisaged in this law, the day on which they commence is not included.

Art. 1136 a. Giorni festivi

1 La presentazione e il protesto dell’assegno bancario non possono farsi che in giorno feriale.

2 Se l’ultimo giorno del termine stabilito dalla legge per compiere atti relativi all’assegno bancario e in particolare per la presentazione, per levare il protesto o per ottenere un atto equivalente è una domenica o un altro giorno riconosciuto dallo Stato come festivo827, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.

827 Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è ora parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente (art. 1 della LF del 21 giu. 1963 sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato – RS 173.110.3).

 

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