220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1123 a. Definition

1 The drawer and any bearer may cross the cheque with the effects envisaged in Article 1124.

2 A cheque is crossed by drawing two parallel lines on its obverse. Such crossing may be general or specific.

3 The crossing is general if no indication or the comment “banker” or a comment to that effect is inserted between the two lines; it is specific if the name of a banker is inserted between the two lines.

4 A general crossing may be converted into a specific crossing, but not vice versa.

5 Any deletion of the crossing or of the name of the designated banker is deemed not done.

Art. 1122 7. Pagamento in moneta estera

1 Se l’assegno bancario è pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento, la somma può essere pagata entro il termine di presentazione nella moneta del Paese secondo il suo valore nel giorno del pagamento. Se il pagamento non è stato fatto alla presentazione, il portatore può a sua scelta domandare che la somma sia pagata nella moneta del Paese secondo il valore nel giorno della presentazione o in quello del pagamento.

2 Il valore della moneta estera è determinato dagli usi del luogo di pagamento. Il traente può tuttavia stabilire che la somma da pagare sia calcolata secondo il corso indicato nell’assegno bancario.

3 Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente indicata (clausola di pagamento effettivo in moneta estera).

4 Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa denominazione, ma un valore diverso nel Paese di emissione e in quello del pagamento, si presume che l’indicazione si riferisca alla moneta del luogo di pagamento.

 

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