220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1082 b. Computing time limits

When computing statutory time limits or time limits indicated on the bill of exchange, the day on which they commence is not included.

Art. 1081 a. Giorni festivi

1 Il pagamento della cambiale che scade in domenica o altro giorno riconosciuto dallo Stato come festivo821 non si può chiedere che il primo giorno feriale successivo. Ugualmente tutti gli altri atti relativi alla cambiale, e in particolare la presentazione per l’accettazione e il protesto, non possono essere fatti che in giorno feriale.

2 Se uno di questi atti deve essere fatto entro un termine il cui ultimo giorno è una domenica o un altro giorno riconosciuto dallo Stato come festivo822, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.

821 Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è ora parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente (art. 1 della LF del 21 giu. 1963 sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato – RS 173.110.3).

822 Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è ora parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente (art. 1 della LF del 21 giu. 1963 sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato – RS 173.110.3).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.