220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1025 3. In the case of after-sight bills

1 The maturity date of an after-sight bill is determined by the date indicated in the declaration of acceptance or the protest date.

2 Where no date is indicated in the declaration of acceptance and no protest is made, the bill is deemed to have been accepted on the last date of the time limit envisaged for presentation for acceptance as against the acceptor.

Art. 1024 2. Cambiali a vista

1 La cambiale a vista è pagabile alla presentazione. Essa deve essere presentata per il pagamento nel termine di un anno dalla sua data. Il traente può abbreviare questo termine o prolungarlo. Tali termini possono essere abbreviati dai giranti.

2 Il traente può stabilire che una cambiale pagabile a vista non sia presentata per il pagamento prima di una certa data. In questo caso il termine di presentazione decorre da tale data.

 

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