220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1023 1. In general

1 A bill of exchange may be drawn:

on sight;

for a specified time after sight;

for a specified time after drawing;

on a specified date.

2 Bills of exchange with other maturity dates or with several consecutive maturity dates are void.

Art. 1022 3. Effetti

1 L’avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato.

2 La sua obbligazione è valida ancorché l’obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.

3 L’avallante che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro l’avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest’ultimo.

 

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