220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1002 2. Requirements

1 The endorsement must be unconditional. Conditions attached to the endorsement are deemed unwritten.

2 A partial endorsement is void.

3 An endorsement to the bearer is deemed a blank endorsement.

Art. 1001 1. Trasmissibilità

1 La cambiale ancorché non espressamente tratta all’ordine è trasferibile mediante girata.

2 Se il traente abbia inserito nella cambiale le parole «non all’ordine» o un’espressione equivalente, il titolo è trasferibile solo nella forma e con gli effetti di una cessione ordinaria.

3 La girata può essere fatta anche a favore del trattario, abbia o non abbia accettato, del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo la cambiale.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.