211.432.21 DDPS Technical Ordinance of 10 June 1994 on Official Cadastral Surveying (TOCS)

211.432.21 Ordinanza tecnica del DDPS del 10 giugno 1994 sulla misurazione ufficiale (OTEMU)

Art. 8 Special conditions for particular objects

1 Planned objects in the «land cover» and «landownership» layers and the «municipal boundaries» theme form an integral part of the object catalogue of official cadastral surveying. In addition, planned buildings will appear in the «building addresses» layer. The cantons supervise the reporting procedure.31

2 Where HFP3 (altimetric control points) exist, it is not necessary to determine the heights of LFP3 (planimetric control points).

3 Objects in the «single objects» and «pipelines» layers are separated into point, line and area objects.

4 Appropriate selected individual points may be included in the «land cover», «single objects» or «pipelines» layers.

5 Attributes which must be defined by the canton are indicated in Annex A by «allocated by the canton».

6 Property and territorial boundaries must be defined by means of parcel boundary points or territorial boundary points.

30 Amended in accordance with No I of the DDPS Ordinance of 11 March 2003 (AS 2003 514).

31 Amended in accordance with No I of the DDPS Ordinance of 5 June 2008, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2759).

Art. 8 Condizioni speciali per singoli oggetti

1 Gli oggetti in progetto dei livelli d’informazione «copertura del suolo» e «beni immobili», nonché del tema «confini comunali» sono parte integrante del catalogo degli oggetti della misurazione ufficiale. Per gli edifici in progetto è inoltre gestito il livello d’informazione «indirizzi degli edifici». I Cantoni disciplinano il sistema d’annuncio.31

2 Ove esistono dei PFA3, è possibile rinunciare a determinare la quota dei PFP3.

3 Gli oggetti del livello d’informazione «oggetti singoli» e «condotte» sono da differenziare, in base alla loro conformazione, in oggetti con superficie e in oggetti lineari o oggetti puntiformi.

4 Una scelta di punti singoli ben determinati può essere inclusa nei livelli d’informazione «copertura del suolo», «oggetti singoli» o «condotte».

5 Gli attributi che devono essere fissati dal Cantone sono indicati nell’allegato A con la menzione «attribuzione da parte del Cantone».

6 I beni immobili e i confini territoriali devono essere definiti mediante punti di confine o punti di confine giurisdizionali.

30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS dell’11 mar. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 514).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DDPS del 5 giu. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2759).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.