211.432.21 DDPS Technical Ordinance of 10 June 1994 on Official Cadastral Surveying (TOCS)

211.432.21 Ordinanza tecnica del DDPS del 10 giugno 1994 sulla misurazione ufficiale (OTEMU)

Art. 73 Contractor's report

1 The contractor’s report must indicate the main activities, decisions and results of the survey work carried out.

2 The contractor’s report includes in particular:

a.
the initial situation and the objective of the survey work;
b.
a description of the survey work, the methods used and the results obtained;
c.
information on the management and updating of the data;
d.
consideration of the cost-effectiveness of the survey work;
e.
an overall assessment of the work; and
f.
an index of the documentation.

Art. 73 Rapporto dell’assuntore dei lavori

1 Nel rapporto dell’assuntore dei lavori devono essere indicati i principali provvedimenti e le decisioni prese come pure i risultati ottenuti nel corso dei lavori di misurazione.

2 Il rapporto dell’assuntore dei lavori comprende in particolare:

a.
la situazione di partenza e lo scopo dei lavori di misurazione;
b.
una descrizione dei lavori di misurazione, dei metodi e dei risultati;
c.
indicazioni sulla gestione e la tenuta a giorno dei dati;
d.
considerazioni sull’economicità dei lavori di misurazione;
e.
una valutazione globale e
f.
un elenco dei documenti.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.