195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)

195.11 Ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst)

Art. 72 Deposit

1 The representation may accept cash, securities, documents and other items for temporary storage, provided:

a.
Swiss interests are at stake;
b.
there is no other way of keeping the items safe;
c.
it is convinced of the necessity and urgency of this measure; and
d.
the representation can provide appropriate storage.

2 The representation may demand proof of ownership.

3 It shall refuse to accept items if they represent a security risk for the representation or if accepting them conflicts with Swiss national interests.

4 Depositing items for longer than five years requires authorisation from the FDFA. Testamentary dispositions may be stored for longer than five years without authorisation.

5 The representation and the FDFA accept no responsibility for damage or loss of the deposited items.

Art. 72 Ricezione in deposito

1 La rappresentanza può conservare provvisoriamente denaro in contanti, titoli di crediti, atti scritti e altri oggetti se:

a.
questo risponde a interessi svizzeri;
b.
non esistono altri modi per garantire la sicurezza di tali oggetti;
c.
la rappresentanza è convinta della necessità o dell’urgenza di tale provvedimento; e
d.
tali oggetti possono essere opportunamente conservati presso la rappresentanza.

2 La rappresentanza può richiedere un attestato di proprietà.

3 La rappresentanza rifiuta il deposito in caso di oggetti che costituiscono un pericolo per la sicurezza della rappresentanza stessa o la cui presa in consegna è contraria a interessi essenziali della Svizzera.

4 Gli oggetti depositati possono essere conservati per più di cinque anni solo se il DFAE lo autorizza. Le disposizioni a causa di morte possono essere conservate per più di cinque anni anche senza autorizzazione.

5 La rappresentanza e il DFAE non si assumono alcuna responsabilità per lo stato o l’eventuale perdita degli oggetti depositati.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.