1 The representation may accept cash, securities, documents and other items for temporary storage, provided:
2 The representation may demand proof of ownership.
3 It shall refuse to accept items if they represent a security risk for the representation or if accepting them conflicts with Swiss national interests.
4 Depositing items for longer than five years requires authorisation from the FDFA. Testamentary dispositions may be stored for longer than five years without authorisation.
5 The representation and the FDFA accept no responsibility for damage or loss of the deposited items.
1 La rappresentanza può conservare provvisoriamente denaro in contanti, titoli di crediti, atti scritti e altri oggetti se:
2 La rappresentanza può richiedere un attestato di proprietà.
3 La rappresentanza rifiuta il deposito in caso di oggetti che costituiscono un pericolo per la sicurezza della rappresentanza stessa o la cui presa in consegna è contraria a interessi essenziali della Svizzera.
4 Gli oggetti depositati possono essere conservati per più di cinque anni solo se il DFAE lo autorizza. Le disposizioni a causa di morte possono essere conservate per più di cinque anni anche senza autorizzazione.
5 La rappresentanza e il DFAE non si assumono alcuna responsabilità per lo stato o l’eventuale perdita degli oggetti depositati.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.