152.11 Ordinance of 8 September 1999 to the Federal Act on Archiving (Archiving Ordinance)

152.11 Ordinanza dell' 8 settembre 1999 relativa alla legge federale sull'archiviazione (Ordinanza sull'archiviazione, OLAr)

Art. 8 Assurance of uniform archiving practice

(Art. 4 paras. 3–5 ArchA)

1 Independent archiving bodies as per Article 1 paragraph 1 letters d, e and h of the Act shall reach an agreement with the Federal Archives on the composition, safekeeping, preservation and making accessible of their documents. They shall provide the necessary human, accommodation and financial resources.

2 The Federal Archives shall be authorised to inspect registries or information management units of such independent archiving bodies and to inspect the condition of the documents held there.

3 The Federal Archives may withdraw its consent to independent archiving or apply for such withdrawal if the archiving obligation is not being fulfilled, or not fulfilled in accordance with the principles of the Act.

4 In the event of revocation the costs of transfer, further archiving and restoration of any damage incurred shall be met by the body which produces the documents.

Art. 8 Garanzia di una prassi uniforme di archiviazione

(art. 4 cpv. 3–5 LAr)

1 I servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti, di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere d, e e h della legge, concludono con l’Archivio federale un accordo sulla produzione, la presa in consegna, la conservazione e la comunicazione dei documenti. Mettono a disposizione le necessarie risorse finanziarie, nonché il personale e i locali necessari.

2 L’Archivio federale ha il diritto di visitare i servizi di registratura o quelli incaricati della gestione delle informazioni di detti servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti nonché di fare rilevamenti in merito allo stato dei documenti da essi conservati.

3 L’Archivio federale può revocare il consenso all’archiviazione autonoma o chiedere la revoca se l’obbligo di archiviazione non è rispettato o non è rispettato in modo conforme ai principi della legge.

4 In caso di revoca i costi necessari per la ripresa dei documenti, l’ulteriore archiviazione e la riparazione di eventuali danni sono a carico del servizio che produce i documenti.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.