101 Federal Constitution of 18 April 1999 of the Swiss Confederation

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 5 Rule of law

1 All activities of the state are based on and limited by law.

2 State activities must be conducted in the public interest and be proportionate to the ends sought.

3 State institutions and private persons shall act in good faith.

4 The Confederation and the Cantons shall respect international law.

Art. 5 Stato di diritto

1 Il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato.

2 L’attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.

3 Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.

4 La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.

 

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