101 Federal Constitution of 18 April 1999 of the Swiss Confederation

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 40 The Swiss abroad

1 The Confederation shall encourage relations among the Swiss abroad and their relations with Switzerland. It may support organisations that pursue this objective.

2 It shall legislate on the rights and obligations of the Swiss abroad, in particular in relation to the exercise of political rights in the Confederation, the fulfilment of the obligation to perform military or alternative service, welfare support and social security.

Art. 40 Svizzeri all’estero

1 La Confederazione promuove le relazioni degli Svizzeri all’estero tra loro e con la Svizzera. Può sostenere le organizzazioni che perseguono questo scopo.

2 La Confederazione emana prescrizioni sui diritti e doveri degli Svizzeri all’estero, in particolare sull’esercizio dei diritti politici nella Confederazione, sull’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare o sostitutivo e sull’assistenza, come pure nell’ambito delle assicurazioni sociali.

 

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