101 Federal Constitution of 18 April 1999 of the Swiss Confederation

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 15 Freedom of religion and conscience

1 Freedom of religion and conscience is guaranteed.

2 Every person has the right to choose freely their religion or their philosophical convictions, and to profess them alone or in community with others.

3 Every person has the right to join or to belong to a religious community, and to follow religious teachings.

4 No person may be forced to join or belong to a religious community, to participate in a religious act, or to follow religious teachings.

Art. 15 Libertà di credo e di coscienza

1 La libertà di credo e di coscienza è garantita.

2 Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità.

3 Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento religioso.

4 Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.