101 Federal Constitution of 18 April 1999 of the Swiss Confederation

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 10 Right to life and to personal freedom

1 Every person has the right to life. The death penalty is prohibited.

2 Every person has the right to personal liberty and in particular to physical and mental integrity and to freedom of movement.

3 Torture and any other form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment are prohibited.

Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale

1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata.

2 Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.

3 La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati.

 

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