Die an der Katastrophenhilfe im Ausland beteiligten Departemente des Bundes vollziehen diese Verordnung.
I dipartimenti federali che partecipano all’aiuto in caso di catastrofe all’estero eseguono la presente ordinanza.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.