1 Der Betrag, der über die Zusatzabgabe gedeckt werden muss, wird je zur Hälfte über die Zusatzabgabe nach Bruttoertrag und über die Zusatzabgabe nach der Anzahl aller Finanzintermediäre, die einer Selbstregulierungsorganisation angeschlossen sind, gedeckt.
2 Die von einer Selbstregulierungsorganisation zu tragende Zusatzabgabe berechnet sich nach ihrem Anteil an der Summe der Bruttoerträge aller Selbstregulierungsorganisationen und nach ihrem Anteil an der Gesamtanzahl aller Finanzintermediäre, die einer Selbstregulierungsorganisation angeschlossen sind.
1 L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in parti uguali dalla tassa complementare in funzione del ricavo lordo e dalla tassa complementare in funzione del numero di tutti gli intermediari finanziari affiliati all’organismo di autodisciplina.
2 La tassa complementare dovuta da un organismo di autodisciplina è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione alla somma dei ricavi lordi di tutti gli organismi di autodisciplina e in funzione della sua quota di partecipazione al numero di tutti gli intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.