Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968106 über das Verwaltungsverfahren.
La procedura è disciplinata dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968107 sulla procedura amministrativa.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.