1 Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1997 in Kraft.
2 Die Jahresrechnungen dürfen erstmals per 31. Dezember 1996 nach dieser Verordnung erstellt werden.
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.
2 I conti annuali possono essere allestiti secondo la presente ordinanza per la prima volta il 31 dicembre 1996.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.