Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

952.06 Verordnung vom 30. November 2012 über die Liquidität der Banken und Wertpapierhäuser (Liquiditätsverordnung, LiqV)

952.06 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla liquidità delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sulla liquidità, OLiq)

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Art. 32 Änderung bisherigen Rechts

88

88 Die Änderung kann unter AS 2012 7251 konsultiert werden.

Art. 33 Entrata in vigore

1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

2 Per le banche che non sono di rilevanza sistemica, le disposizioni degli articoli 5–10 entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

3 Le disposizioni del quarto capitolo entrano in vigore il 15° giorno del mese successivo alla loro approvazione da parte dell’Assemblea federale.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.