Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

952.06 Verordnung vom 30. November 2012 über die Liquidität der Banken und Wertpapierhäuser (Liquiditätsverordnung, LiqV)

952.06 Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla liquidità delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sulla liquidità, OLiq)

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Art. 31b

86 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 2020 (AS 2020 3921). Aufgehoben durch Anhang Ziff. 3 der V vom 23. Nov. 2022, mit Wirkung seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 804).

Art. 31c Disposizioni transitorie della modifica del 3 giugno 2022

1 Le esigenze secondo il capitolo 4 nella versione della modifica del 3 giugno 2022 sono da soddisfare al più tardi entro 18 mesi dopo l’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2022. Fino al momento in cui queste esigenze sono soddisfatte, sono determinanti le esigenze in materia di liquidità emanate dalla FINMA nell’ambito della vigilanza.

2 L’obbligo di rendiconto secondo l’articolo 28 inizia tre mesi dopo l’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2022.

3 Il Dipartimento federale delle finanze verifica al più tardi tre anni dopo la scadenza del periodo transitorio secondo il capoverso 1 se le disposizioni della modifica del 3 giugno 2022 rispondono allo scopo secondo l’articolo 7 capoverso 2 LBCR e alle esigenze particolari secondo l’articolo 9 LBCR. In merito presenterà un rapporto al Consiglio federale e indicherà l’eventuale necessità di adeguamento normativo.

84 Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 359).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.