Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

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Art. 95 Klumpenrisiken und andere grosse Kreditrisiken

1 Ein Klumpenrisiko liegt vor, wenn die Gesamtposition gegenüber einer Gegenpartei oder einer Gruppe verbundener Gegenparteien 10 Prozent des nach den Artikeln 31–40 korrigierten anrechenbaren Kernkapitals der Bank erreicht oder überschreitet.

2 Banken müssen Klumpenrisiken und andere grosse Kreditrisiken gegenüber einer einzelnen Gegenpartei oder einer Gruppe verbundener Gegenparteien identifizieren, überwachen und entsprechende Meldepflichten beachten.

65 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7625).

Art. 96 Posizioni da considerare e posizione complessiva

1 Nell’identificazione e nella sorveglianza dei grandi rischi devono essere considerate tutte le posizioni in bilancio e fuori bilancio del portafoglio della banca e di quello di negoziazione, legate a rischi di credito o a rischi di credito della controparte, nei confronti di una singola controparte o di un gruppo di controparti associate.

2 Le posizioni considerate devono essere aggregate in una posizione complessiva.

3 Nel calcolo della posizione complessiva non devono essere considerate:

a.
le posizioni dedotte dai fondi propri di base conformemente agli articoli 31–40 per l’importo dedotto;
b.
le posizioni infragiornaliere nei confronti di banche.

4 Le posizioni che ai fini della determinazione dei fondi propri minimi sono ponderate al 1250 per cento devono essere incluse nella posizione complessiva.

5 La posizione complessiva nei confronti di un gruppo di controparti associate risulta dalla somma delle posizioni complessive nei confronti delle singole controparti.

67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.