Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

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Art. 75 Darlehens-, Repo- und repoähnliche Geschäfte mit Effekten

Darlehens-, Repo- und repoähnliche Geschäfte mit Effekten können innerhalb der entsprechenden Positionsklasse für die einzelnen Geschäfte nach dem einfachen Ansatz, dem umfassenden Ansatz oder der EPE-Modellmethode behandelt werden.

Art. 76 Posizioni da transazioni non regolate

1 I valori positivi di rimpiazzo delle posizioni risultanti da transazioni non regolate in divise, in valori mobiliari e in merci, che presentano un rischio di perdita consecutivo al regolamento ritardato o mancato (posizioni da transazioni non regolate) e sono regolate secondo il principio «fornitura contro pagamento» o «pagamento contro pagamento» tramite un sistema di esecuzione dei pagamenti o delle transazioni in valori mobiliari, sono ponderati come segue:

Numero di giorni feriali bancari dopo la data d’adempimento convenuta

Ponderazione del rischio

  5–15

  100 %

16–30

  625 %

31–45

  937,5 %

46 od oltre

1250 %

2 Le posizioni da transazioni non regolate, che sono regolate in altro modo, vanno trattate come segue:

a.
la banca che ha fornito la propria prestazione tratta l’operazione come un credito fino al momento della fornitura della controprestazione. Se le posizioni non sono materiali, al posto della ponderazione in funzione del rating può essere applicato anche un fattore di ponderazione del rischio del 100 per cento;
b.
se la controprestazione non è fornita cinque giorni feriali bancari dopo la scadenza del termine d’adempimento convenuto, il valore fornito e un eventuale valore positivo di rimpiazzo sono ponderati al 1250 per cento.

3 Le operazioni pronti contro termine e le operazioni pronti contro termine in acquisto («reverse repo»), nonché i crediti relativi alla concessione di titoli in prestito e gli impegni derivanti dall’assunzione di titoli in prestito sono trattati esclusivamente secondo l’articolo 75.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.