Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

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Art. 51 Nettoposition

1 Die Nettopositionen werden wie folgt berechnet:

physischer Bestand zuzüglich Titelforderungen aus Securities Lending abzüglich Titelverpflichtungen aus Securities Borrowing
+
nicht erfüllte Kassa- und Terminkäufe (einschliesslich Financial Futures und Swaps)
./.
nicht erfüllte Kassa- und Terminverkäufe (einschliesslich Financial Futures und Swaps)
+
feste Übernahmezusagen aus Emissionen abzüglich abgegebener Unterbeteiligungen und abzüglich fester Zeichnungen, sofern sie das Preisrisiko der Bank beseitigen
+
Lieferansprüche aus Call-Käufen, deltagewichtet
./.
Lieferverpflichtungen aus geschriebenen Calls, deltagewichtet
+
Übernahmeverpflichtungen aus geschriebenen Puts, deltagewichtet
./.
Abgabeansprüche aus Put-Käufen, deltagewichtet.

2 Ein passivierter Betrag von Einzelwertberichtigungen und -rückstellungen ist von der Nettoposition abzuziehen.

3 Positive Nettopositionen werden als Netto-Longpositionen, die absoluten Beträge von negativen Nettopositionen als Netto-Shortpositionen bezeichnet.

Art. 52 Posizione netta in strumenti di capitale proprio di imprese attive nel settore finanziario

1 Le posizioni nette in strumenti di capitale proprio di imprese attive nel settore finanziario sono calcolate, tenuto conto delle esigenze supplementari di cui ai capoversi 2 e 3, come segue:

effettivo fisicamente disponibile, più le posizioni sintetiche e i crediti relativi alla concessione di titoli in prestito («securities lending»), dedotti gli impegni derivanti dall’assunzione di titoli in prestito («securities borrowing»)
+
operazioni di compera a contanti e a termine non effettuate (compresi «financial futures» e «swaps»)
./.
vendite a contanti e a termine non effettuate (compresi «financial futures» e «swaps»)
./.
posizioni in relazione con operazioni d’emissione detenute per cinque o meno giorni lavorativi
+
pretese di fornitura dalla compera di «call», ponderate al fattore delta
./.
impegni di fornitura da «call» emessi, ponderati al fattore delta
+
impegni di assunzione relativi a «put» emessi, ponderati al fattore delta
./.
pretese di consegna relative alla compera di «put», ponderate al fattore delta.

2 Nel caso degli strumenti detenuti direttamente che costituiscono capitale proprio o degli strumenti attraverso i quali sono detenuti indirettamente o sinteticamente strumenti di capitale proprio, esclusi gli strumenti propri di capitale proprio, la compensazione di posizioni lunghe e corte in strumenti di capitale proprio è ammessa soltanto se:50

a.
la posizione lunga e la posizione corta si riferiscono allo stesso strumento di capitale proprio; e
b.
la posizione corta dello strumento ha la stessa durata della posizione lunga o una durata residua di almeno un anno.

3 Nel caso degli strumenti propri di capitale proprio, per ogni componente (CET1, AT1 e T2) vanno determinate le seguenti posizioni nette, da dedurre conformemente agli articoli 32–34 dalla componente corrispondente:

a.
posizione netta in strumenti propri di capitale proprio detenuti direttamente o sinteticamente; le posizioni lunghe e corte possono essere compensate soltanto se si riferiscono al medesimo strumento di capitale proprio e la posizione corta non presenta un rischio di controparte;
b.
posizione netta in strumenti propri di capitale proprio detenuti indirettamente attraverso uno strumento finanziario quale un indice o un’opzione su un indice; la compensazione è possibile soltanto se la posizione lunga e la posizione corta si riferiscono al medesimo strumento di base; il rischio di controparte della posizione corta deve essere coperto.

50 Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 4 dell’O sulle banche del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.