Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 44 Antizyklischer Puffer

1 Die Schweizerische Nationalbank kann dem Bundesrat beantragen, die Banken zu verpflichten, in Form von hartem Kernkapital einen antizyklischen Puffer von maximal 2,5 Prozent der gewichteten Positionen in der Schweiz zu halten, wenn dies erforderlich ist, um:

a.
die Widerstandsfähigkeit des Bankensektors gegenüber den Risiken eines übermässigen Kreditwachstums zu stärken; oder
b.
einem übermässigen Kreditwachstum entgegenzuwirken.

2 Sie hört die FINMA vorgängig zum Antrag an und informiert gleichzeitig das Eidgenössische Finanzdepartement. Folgt der Bundesrat dem Antrag, so wird diese Verordnung mit einem entsprechenden Anhang 7 ergänzt.34

3 Der antizyklische Puffer kann auf bestimmte Kreditpositionen beschränkt werden. Er wird aufgehoben oder den veränderten Verhältnissen angepasst, wenn die für seine Anordnung massgebenden Kriterien nicht mehr erfüllt sind. Das Verfahren richtet sich nach den Absätzen 1 und 2.

4 Artikel 43 Absätze 2 und 3 gilt für den antizyklischen Puffer sinngemäss.

34 Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I der V vom 26. Jan. 2022, in Kraft seit 30. Sept. 2022 (AS 2022 53).

Art. 44a Cuscinetto anticiclico esteso

1 Le banche con un totale di bilancio di almeno 250 miliardi di franchi e un’esposizione totale all’estero di almeno 10 miliardi di franchi o con un’esposizione totale all’estero di almeno 25 miliardi di franchi devono detenere un cuscinetto anticiclico esteso sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria.

2 Per queste banche l’ammontare del cuscinetto anticiclico esteso corrisponde alla media ponderata dei cuscinetti anticiclici che, secondo l’elenco pubblicato dal Comitato di Basilea, si applicano negli Stati membri nei quali i crediti determinanti della banca nei confronti del settore privato sono localizzati, ma corrisponde al massimo al 2,5 per cento delle posizioni ponderate. I crediti nei confronti di banche e di enti pubblici non sono considerati crediti nei confronti del settore privato.

3 La ponderazione delle quote per ciascuno Stato membro corrisponde all’esigenza complessiva in materia di fondi propri per le esposizioni creditizie nei confronti del settore privato nello Stato in questione, divisa per l’esigenza complessiva in materia di fondi propri della banca per le esposizioni creditizie nei confronti del settore privato.

4 L’ammontare determinante per la Svizzera del cuscinetto anticiclico esteso corrisponde al cuscinetto anticiclico ordinato secondo l’articolo 44 per tutte le posizioni. Il cuscinetto di cui all’articolo 44 può essere computato nel cuscinetto anticiclico esteso.

5 Un cuscinetto anticiclico limitato secondo l’articolo 44 capoverso 3 a determinate posizioni di credito non deve essere preso in considerazione ai fini del cuscinetto anticiclico esteso.

6 L’articolo 43 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

37 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.