Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

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Art. 134

Aufgehoben

Art. 136 Grande rischio

1 Un grande rischio può ammontare al massimo al 25 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31–40 che non sono utilizzati per adempiere le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.

2 Un grande rischio può ammontare al massimo al 15 per cento dei fondi propri di base secondo il capoverso 1 in caso di:

a.
posizioni nei confronti di altre banche di rilevanza sistemica secondo l’articolo 8 capoverso 3 LBCR;
b.
posizioni nei confronti di banche estere di rilevanza sistemica designate «Global Systemically Important Banks» dal «Financial Stability Board».

3 Il limite massimo di cui al capoverso 2 deve essere rispettato entro 12 mesi dalla designazione:

a.
di una banca quale banca di rilevanza sistemica secondo l’articolo 8 capoverso 3 LBCR;
b.
di una banca estera quale «Global Systemically Important Bank» secondo il capoverso 2 lettera b.

4 Per il resto si applica per analogia l’articolo 99.

114 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.