Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

952.02 Verordnung vom 30. April 2014 über die Banken und Sparkassen (Bankenverordnung, BankV)

952.02 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR)

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Art. 13 Pflicht zur Meldung qualifiziert Beteiligter

(Art. 3 Abs. 5 und 6 BankG)

1 Die Bank hat der FINMA innert 60 Tagen nach Abschluss des Geschäftsjahres eine Aufstellung der an ihr qualifiziert Beteiligten einzureichen.

2 Die Aufstellung enthält Angaben über die Identität und die Beteiligungsquote aller am Abschlusstag qualifiziert Beteiligten sowie allfällige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

3 Über vorher nicht gemeldete Beteiligte sind zusätzlich die Angaben und Unterlagen nach Artikel 8 beizufügen.

Art. 13 Obbligo di notifica dei titolari di partecipazioni qualificate

(art. 3 cpv. 5 e 6 LBCR)

1 Entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio, la banca inoltra alla FINMA un elenco dei titolari di partecipazioni qualificate al proprio capitale.

2 L’elenco contiene indicazioni sull’identità dei titolari di partecipazioni qualificate e sulla quota detenuta il giorno di chiusura dell’esercizio, nonché eventuali cambiamenti rispetto all’anno precedente.

3 Le indicazioni e i documenti secondo l’articolo 8 devono essere forniti inoltre per i titolari di partecipazioni qualificate che non erano stati notificati in precedenza.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.