(Art. 69–71 KAG)
Die FINMA kann im Einzelfall Abweichungen zulassen von den Bestimmungen über:
(art. 69–71 LICol)
In singoli casi, la FINMA può ammettere deroghe alle disposizioni in materia di:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.