Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 94 Handel
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 94 Commercio

941.411 Sprengstoffverordnung vom 27. November 2000 (SprstV)

941.411 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl)

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Art. 107 Grundsatz

1 Unbrauchbar gewordene Sprengmittel und pyrotechnische Gegenstände dürfen im Rahmen von Artikel 108 fachgemäss vernichtet werden.

2 Als unbrauchbar gelten Sprengmittel und pyrotechnische Gegenstände, deren Beschaffenheit sich durch mechanische Einwirkungen, durch Feuchtigkeit oder durch lange Lagerung verändert hat oder deren Frist für den Verbrauch abgelaufen ist.

3 Bei pyrotechnischen Gegenständen gelten auch Versager als unbrauchbar gewordene Gegenstände.

Art. 107 Principio

1 Gli esplosivi e i pezzi pirotecnici divenuti inutilizzabili possono essere distrutti secondo le condizioni di cui all’articolo 108, rispettando tuttavia le regole dell’arte.

2 Sono considerati inutilizzabili gli esplosivi e i pezzi pirotecnici le cui caratteristiche si sono modificate in seguito a effetti meccanici, all’umidità o a un deposito prolungato nonché quelli per i quali è scaduto il termine d’utilizzazione.

3 Per quanto concerne i pezzi pirotecnici anche quelli che non si sono accesi sono considerati pezzi divenuti inutilizzabili.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.