Kältezähler müssen alle fünf Jahre nach Anhang 7 Ziffer 1 der Messmittelverordnung durch ermächtigte Eichstellen nachgeeicht werden.
I contatori di freddo devono essere sottoposti alla verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita ogni cinque anni da un laboratorio di verificazione legittimato.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.