Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 94 Handel
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 94 Commercio

941.204 Verordnung vom 5. September 2012 über die Mengenangabe im Offenverkauf und auf Fertigpackungen (Mengenangabeverordnung, MeAV)

941.204 Ordinanza del 5 settembre 2012 sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (Ordinanza sulle indicazioni di quantità, OIQ)

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Art. 20 Füllmengen nach Länge oder Fläche

1 Bei nach Länge oder Fläche gekennzeichneten Fertigpackungen gleicher Nennfüllmenge darf die Füllmenge zur Zeit des erstmaligen Inverkehrbringens im Mittel nicht kleiner sein als die Nennfüllmenge.

2 Bei nach Länge gekennzeichneten Fertigpackungen sind folgende Anforderungen einzuhalten:

a.
Bei einer Länge von höchstens 5 m ist keine Minusabweichung zulässig.
b.
Bei einer Länge von mehr als 5 m ist eine Minusabweichung von höchstens 2 Prozent zulässig.

3 Bei nach Fläche gekennzeichneten Fertigpackungen ist eine Minusabweichung von höchstens 3 Prozent zulässig.

Art. 20 Contenuto effettivo in base alla lunghezza o alla superficie

1 Negli imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale il cui contenuto è indicato in base alla lunghezza o alla superficie, il contenuto effettivo al momento della prima immissione in commercio non può essere inferiore alla quantità nominale.

2 Gli imballaggi preconfezionati il cui contenuto è indicato in base alla lunghezza devono adempiere i seguenti requisiti:

a.
per una lunghezza non superiore a 5 m, non è tollerato alcuno scarto per difetto;
b.
per una lunghezza superiore a 5 m, è tollerato uno scarto per difetto non superiore al 2 per cento.

3 Per gli imballaggi preconfezionati il cui contenuto è indicato in base alla superficie è tollerato uno scarto per difetto non superiore al 3 per cento.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.