1 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von Grossspielen lassen ihre Jahresrechnung von einer unabhängigen Revisionsstelle prüfen.
2 Auf die Revisionsstelle und die Revision der Jahresrechnung sind die Vorschriften des Aktienrechts anzuwenden.
3 Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von Grossspielen müssen ihre Jahresrechnung ordentlich prüfen lassen.
4 Veranstalterinnen von Grossspielen, die nur Geschicklichkeitsspiele durchführen, können ihre Jahresrechnung eingeschränkt prüfen lassen, wenn die Grenzwerte nach Artikel 727 OR6 nicht erreicht werden. Sie können auf die Revision ihrer Jahresrechnung nicht verzichten.
5 Die Revisionsstelle stellt den Revisionsbericht der Vollzugsbehörde zu.
1 Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione sottopongono i loro conti annuali alla verifica di un ufficio di revisione indipendente.
2 All’ufficio di revisione e alla revisione dei conti annuali si applicano le disposizioni del diritto della società anonima.
3 Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione sottopongono i loro conti annuali a revisione ordinaria.
4 Se non sono superati i valori soglia di cui all’articolo 727 CO6, gli organizzatori di giochi di grande estensione che svolgono soltanto giochi di destrezza possono sottoporre i loro conti annuali a revisione limitata. Non possono rinunciare alla revisione dei loro conti annuali.
5 L’ufficio di revisione trasmette la relazione di revisione all’autorità d’esecuzione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.