1 Hunde, Katzen und Frettchen aus Staaten nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a müssen von einem Heimtierpass begleitet sein.
2 Die Tiere müssen gültig gegen Tollwut geimpft sein. Die Impfung muss im Heimtierpass eingetragen sein.
3 Tiere unter 12 Wochen ohne Tollwutimpfung und Tiere zwischen 12 und 16 Wochen mit Tollwutimpfung, die aber noch nicht nach Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe a gültig ist, dürfen eingeführt werden, wenn:
4 Das BLV kann in begründeten Fällen auf Gesuch hin Ausnahmen von der Tollwutimpfpflicht bewilligen, beispielsweise für Tiere als Umzugsgut, die nachgewiesenermassen aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden dürfen.
1 Cani, gatti e furetti provenienti da Stati di cui all’articolo 6 capoverso 1 lettera a devono essere accompagnati da un passaporto per animali da compagnia.
2 Gli animali devono essere vaccinati validamente contro la rabbia. La vaccinazione deve essere iscritta nel passaporto.
3 Possono essere importati animali di età inferiore a 12 settimane senza vaccinazione antirabbica e animali di età compresa tra 12 e 16 settimane con una vaccinazione antirabbica che tuttavia non è ancora valida secondo l’articolo 11 capoverso 2 lettera a, se:
4 L’USAV può, su richiesta e in casi motivati, autorizzare eccezioni all’obbligo di vaccinazione antirabbica, ad esempio nel caso di animali considerati masserizie di trasloco per i quali è comprovato che, per motivi medici, non possono essere vaccinati.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.