Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 94a Wiederbesetzung

Nach der Wiederbesetzung wird der Betrieb während 30 Tagen behördlich überwacht. Nach diesem Zeitraum werden eine klinische Untersuchung und eine repräsentative Probenahme der Tiere gemäss den Vorgaben des zuständigen nationalen Referenzlaboratoriums durchgeführt.

338 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).

Art. 94 Abrogazione dei provvedimenti di sequestro

1 In caso di sospetto, i provvedimenti di sequestro sono abrogati se il sospetto è fugato dall’analisi ufficiale.

2 I provvedimenti di sequestro di effettivi sospetti di contaminazione sono abrogati se l’analisi degli animali al termine del periodo d’incubazione ha dato esito negativo.

3 Il sequestro dell’effettivo infetto è abrogato dopo l’eliminazione di tutti gli animali delle specie ricettive e ad avvenuta pulizia e disinfezione. L’effettivo sottostà in seguito alle limitazioni della zona in cui si trova.

4 I provvedimenti presi nella zona di protezione possono essere abrogati al più presto al termine del periodo d’incubazione della malattia, calcolato a partire dal momento in cui tutti gli animali delle specie ricettive dell’ultimo effettivo infetto sono stati eliminati. La condizione al riguardo è l’esito negativo dell’analisi degli effettivi secondo l’articolo 89 capoverso 1 lettera c. Dopo l’abrogazione della zona di protezione si applicano i provvedimenti in vigore per la zona di sorveglianza.

5 I provvedimenti nella zona di sorveglianza e nelle zone intermedie possono essere abrogati al più presto quando possono essere abrogati anche i provvedimenti nella relativa zona di protezione. 345

345 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.