1 Embryo-Entnahmeeinheiten, Embryo-Erzeugungseinheiten sowie Betriebe, die Eizellen und Embryonen verarbeiten oder lagern, sind bewilligungspflichtig, wenn sie grenzüberschreitend Handel betreiben.
2 Die Bewilligung wird erteilt, wenn die Anforderungen nach den Artikeln 57 und 58 erfüllt sind.
278 Eingefügt durch Ziff. 1 der V vom 30. Nov. 2012 (AS 2012 6859). Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).
1 Il veterinario che intende esercitare attività in relazione con il trasferimento di embrioni deve informarne il veterinario cantonale competente per il luogo di detenzione degli animali.
2 Il veterinario predispone conformemente alle prescrizioni dell’USAV:
3 Tiene la documentazione dei prelievi e del trasferimento di ovuli ed embrioni, nonché delle analisi prescritte concernenti gli animali donatori e quelli riceventi.283
4 Chi conserva ovuli ed embrioni tiene la relativa documentazione.284
5 I documenti sono conservati per tre anni e, su richiesta, sono esibiti agli organi della polizia epizootica.
281 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).
282 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).
283 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).
284 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.