Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 57 Durchführung des Embryotransfers

1 Eizellen und Embryonen dürfen nur durch Tierärzte gewonnen werden.

2 Für die Aufbereitung, Aufbewahrung und Übertragung von Eizellen und Embryonen kann der Tierarzt geeignetes Personal einsetzen.

3 Kantonale Berufsausübungsbewilligungen bleiben vorbehalten.

Art. 56 Competenze

1 L’USAV emana le prescrizioni tecniche sui requisiti in materia di polizia epizootica cui devono soddisfare:

a.
i locali e le apparecchiature, mobili o fissi, necessari al prelievo, alla trasformazione, alla conservazione, nonché al trasferimento di ovuli ed embrioni;
b.
gli animali donatori e quelli riceventi;
c.
il prelievo, la trasformazione, la conservazione e il trasferimento di ovuli ed embrioni.

2 Il veterinario cantonale ha i seguenti compiti:

a.
rilascia le autorizzazioni per gli scambi transfrontalieri di ovuli ed embrioni;
b.
designa un veterinario ufficiale competente in materia di sorveglianza sanitaria degli scambi transfrontalieri di cui alla lettera a.

3 Ai fini della preservazione genetica, può rilasciare autorizzazioni derogatorie per il prelievo e il trasferimento di ovuli o di embrioni di animali donatori potenzialmente portatori di una malattia trasmissibile. Il veterinario cantonale stabilisce condizioni e oneri cautelativi in materia di polizia sanitaria.

280 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.