1 Das BLV hat folgende Aufgaben:
2 Es erlässt Vorschriften technischer Art über:
3 Der Kantonstierarzt hat folgende Aufgaben:
257 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. März 2021, in Kraft seit 1. Mai 2021 (AS 2021 219).
258 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 16. Mai 2007, mit Wirkung seit 1. Juli 2007 (AS 2007 2711).
259 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, mit Wirkung seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).
260 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).
261 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Nov. 2022 (AS 2022 487).
1 Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli animali delle specie bovina, ovina, caprina, equina e suina.
2 Per l’inseminazione artificiale o per il trasferimento di embrioni, non possono essere utilizzati seme, ovuli ed embrioni portatori di agenti di una malattia trasmissibile.
3 Qualora sussista il sospetto che siano portatori di agenti di una malattia trasmissibile, seme, ovuli non fecondati o embrioni non possono essere utilizzati per l’inseminazione artificiale o per il trasferimento di embrioni fino a quando l’USAV non ha fissato le condizioni e gli oneri cautelari di polizia epizootica.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.