1 Die Kantone erlassen seuchenpolizeiliche Vorschriften über die Sömmerung und Winterung.
2 Klauentiere, die innerhalb der gleichen Gemeinde zur Sömmerung, zur Winterung oder zum Weidgang in andere Bestände der gleichen Tierhaltung mit gleicher Nummer verstellt werden, benötigen kein Begleitdokument.219
219 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Nov. 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 5647).
1 I Cantoni emanano prescrizioni di polizia epizootica concernenti l’estivazione e lo svernamento.
2 Per gli animali ad unghia fessa che per l’estivazione, lo svernamento o il pascolo sono trasferiti in altri effettivi della stessa azienda detentrice di animali aventi lo stesso numero e ubicati sul territorio del medesimo Comune, non è necessario un certificato d’accompagnamento.225
225 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).
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