Das BLV kann im Einvernehmen mit dem Zentrum für Bienenforschung Vorschriften technischer Art zur Bekämpfung der Sauerbrut der Bienen erlassen, die insbesondere die Massnahmen zur Verhinderung der Seuchenverschleppung, die diagnostischen Untersuchungen, die Reinigung und Desinfektion sowie die Nachkontrollen regeln.
639 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 19. Aug. 2009, in Kraft seit 1. Jan. 2010 (AS 2009 4255).
1 In caso di diagnosi di peste europea delle api, il veterinario cantonale ordina negli apiari infetti:
2 Dopo aver consultato il competente ispettore degli apiari, il veterinario cantonale determina una zona di sequestro che comprende di regola una regione con un raggio di un chilometro attorno all’apiario infetto. A tal fine tiene conto della configurazione del territorio, in particolare dei confini comunali, cantonali e nazionali nonché degli ostacoli naturali quali foreste, colline, creste, valli e laghi.
3 Nella zona di sequestro sono applicabili i seguenti provvedimenti:
4 L’ispettore degli apiari ordina il trattamento dei favi vecchi, della cera e del miele.
5 L’ispettore degli apiari effettua entro 30 giorni un controllo di tutte le colonie della zona di sequestro riguardo alla presenza di peste europea delle api.
6 Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro:
7 Gli apiari ubicati nella zona di cui è stato revocato il sequestro devono essere controllati la primavera seguente secondo le direttive dell’ispettore degli apiari.
643 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).
644 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).
645 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).
646 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).
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