1 Es besteht der Verdacht, dass ein Bestand verseucht ist, wenn:
2 Der amtliche Tierarzt entnimmt bei Verdacht so schnell wie möglich Untersuchungsmaterial und lässt es bakteriologisch auf Salmonella-Infektionen untersuchen.
3 Der Verdacht auf eine Salmonella-Infektion gilt als widerlegt, wenn im Untersuchungsmaterial nach Absatz 2 kein Erreger nachgewiesen wird.613
611 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. März 2021, in Kraft seit 1. Mai 2021 (AS 2021 219).
612 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 31. März 2021, in Kraft seit 1. Mai 2021 (AS 2021 219).
613 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. April 2018, in Kraft seit 1. Juni 2018 (AS 2018 2069).
1 I campioni devono essere inviati per l’analisi in un laboratorio riconosciuto dall’USAV. Deve essere allegata la domanda di analisi emessa automaticamente nella banca dati sul traffico di animali in caso di notifica secondo l’articolo 18b.620
1bis ....621
2 L’USAV emana prescrizioni tecniche sul prelievo di campioni e sulla loro analisi.
3 Gli incubatoi e le aziende detentrici di pollame devono conservare i risultati di laboratorio per tre anni e presentarli su richiesta agli organi di controllo.622
620 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).
621 Introdotto dal n. I dell’O del 25 apr. 2018 (RU 2018 2069). Abrogato dal n. I dell’O del 31 mar. 2021, con effetto dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).
622 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.