Tierverluste wegen CEM werden nicht entschädigt.
1 In caso di sospetto o di epizoozia, il veterinario cantonale ordina:
2 Le precedenti restrizioni sono applicabili a:
3 Per gli animali risultati infetti, l’avvenuta guarigione deve essere confermata tramite un’ulteriore analisi batteriologica effettuata immediatamente prima del successivo periodo di monta.
4 Chi cede un animale infetto o sospetto, deve informare l’acquirente sullo stato di salute dell’animale e comunicare l’identità dell’acquirente al veterinario cantonale.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.