Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 244 Entschädigung

Tierverluste wegen CEM werden nicht entschädigt.

Art. 243 Caso di sospetto e di epizoozia

1 In caso di sospetto o di epizoozia, il veterinario cantonale ordina:

a.
il divieto di far coprire o utilizzare per la monta gli animali da allevamento infetti o sospetti;
b.
il divieto di fare pascolare gli animali infetti insieme a cavalli e asini di altri detentori di animali o di presentarli a mercati ed esposizioni.

2 Le precedenti restrizioni sono applicabili a:

a.
gli animali sospetti sino a quando un’analisi batteriologica non dia un risultato negativo riguardo alla presenza di un agente infettivo;
b.
gli stalloni infetti sino a quando tre analisi batteriologiche, eseguite a distanza di tre giorni, non diano un risultato negativo riguardo alla presenza dell’agente infettivo;
c.
le giumente infette sino a quando tre analisi batteriologiche, eseguite a distanza di una settimana, non diano un risultato negativo riguardo alla presenza dell’agente infettivo.

3 Per gli animali risultati infetti, l’avvenuta guarigione deve essere confermata tramite un’ulteriore analisi batteriologica effettuata immediatamente prima del successivo periodo di monta.

4 Chi cede un animale infetto o sospetto, deve informare l’acquirente sullo stato di salute dell’animale e comunicare l’identità dell’acquirente al veterinario cantonale.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.