Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 91 Landwirtschaft
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura

916.401 Tierseuchenverordnung vom 27. Juni 1995 (TSV)

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

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Art. 189a Geltungsbereich und Diagnose

1 Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für die Bekämpfung der Besnoitiose bei Rindern.

2 Besnoitiose liegt vor, wenn:

a.
die serologische Untersuchung einen positiven Befund ergeben hat; oder
b.
im Untersuchungsmaterial Besnoitia besnoiti nachgewiesen wurde.

3 Das BLV erlässt Vorschriften technischer Art über die Entnahme und Untersuchung von Proben.

Art. 189 Caso di epizoozia

1 In caso di diagnosi di un’infezione venerea, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado per tutti gli animali in età riproduttiva dell’effettivo infetto. Ordina inoltre che nell’effettivo infetto:541

a.
siano esaminati tutti gli animali in età riproduttiva;
b.
sia praticata l’inseminazione artificiale;
c.
non siano impiegati tori infetti per la monta naturale o l’inseminazione artificiale;
d.
sia eliminato il seme raccolto dopo l’ultimo esame negativo.

2 Egli revoca il sequestro:

a.
per le bovine infette o sospette di contaminazione, qualora il duplice esame effettuato nell’intervallo di due settimane sia risultato negativo;
b.
per i tori infetti o sospetti di contaminazione, qualora sia risultato negativo il triplice esame effettuato ad intervalli di due settimane.

541 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.